Art. 155 (Presupposti e norme applicabili)
Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'Art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.
Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire 1.500.000, il giudice deve informare il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.
Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.
Art. 156 (Organi e provvedimenti conservativi)
È facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.