Art. 194 (Norme applicabili)
La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa)
Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su
richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga
opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
Prima di provvede, il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'Art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei
modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col
commissario liquidatore.
Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'Art. 2.
Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una
impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe
far luogo alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
Art. 196 (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa)
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta
amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Art. 197 (Provvedimento di liquidazione)
Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato
per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa)
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra
persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da
due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
Art. 199 (Responsabilità del commissario liquidatore)
Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione.
Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che
vigila sulla liquidazione.
Art. 200 (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa)
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli
organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'Art. 214.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Art. 201 (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, Capo III, Sezione II e Sezione IV e le disposizioni dell'Art. 66.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del
comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza)
Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'Art. 195, il tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è
stata disposta per insufficienza di attivo.
Si applicano le norme dell'Art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza)
Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II,
Capo III, Sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'Art. 33, primo comma.
Art. 204 (Commissario liquidatore)
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di
sorveglianza.
Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
Art. 205 (Relazione del commissario)
L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo
bilancio.
Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
Art. 206 (Poteri del commissario)
L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal
commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Per il compimento degli atti previsti dall'Art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il
commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Art. 207 (Comunicazione ai creditori e ai terzi)
Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e
i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.
Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro
osservazioni o istanze.
Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi)
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
Art. 209 (Formazione dello stato passivo)
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e
delle domande indicate nel secondo comma dell'Art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con
avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
Le opposizioni, a norma dell'Art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'Art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le
disposizioni del secondo comma dell'Art. 93.
Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli artt. da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al
giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
Art. 210 (Liquidazione dell'attivo)
Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di
sorveglianza.
Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai
precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Art. 211 (Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci)
Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto
dall'Art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle
passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'Art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed
escluso il reclamo a norma dell'Art. 26.
Art. 212 (Ripartizione dell'attivo)
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'Art. 111.
Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad
alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'Art. 112.
Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'Art. 113.
Art. 213 (Chiusura della liquidazione)
Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del
cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del
tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'Art. 189 del codice di procedura civile.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni
finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'Art. 117, e se del caso degli artt. 2456 e 2457 del codice civile.
Art. 214 (Concordato)
Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'Art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa
in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'Art. 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di
sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro
opposizioni che vengono comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza
che approva il concordato è pubblicata a norma dell'Art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La
sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato)
Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la
risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'Art. 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'Art. 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.