Art. 179 (Mancata approvazione del concordato)
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'Art. 162, secondo comma.
Art. 180 (Approvazione del concordato e udienza di omologazione)
Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza.
I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.
Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.
Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice.
Il giudice procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.
Art. 181 (Sentenza di omologazione)
Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:
1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;
2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'Art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.
Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.
Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.
Si applicano gli ultimi due commi dell'Art. 130.
Art. 182 (Provvedimenti in caso di cessione di beni)
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
Art. 183 (Appello contro la sentenza di omologazione)
Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.
L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.
La sentenza è pubblicata a norma dell'Art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.
Art. 184 (Effetti del concordato per i creditori)
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.